Visto  lo  statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di
attuazione;
   Visto l'art. 2, 3 comma, lett. a) della legge regionale 7 gennaio
1977, n. 1, recante: "Norme sull'organizzazione amministrativa  della
Regione  sarda  e  sulle  competenze della giunta, della presidenza e
degli assessorati regionali";
   Visto  l'art.  64  della  legge  regionale  31 maggio 1984, n. 26,
concernente il credito di esercizio alle aziende turistico-ricettive;
   Vista  la  sentenza  della  corte  costituzionale  n.  371  del 19
dicembre 1985;
   Considerato  che  il  consiglio regionale nella seduta pomeridiana
del 12 marzo 1987, ha approvato il regolamento di cui all'oggetto, ai
sensi dell'art. 27 dello statuto speciale per la Sardegna;
 
                                Emana:
 
il  seguente regolamento recante: "Modalita' applicative dell'art. 64
della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, concernente  il  credito
di esercizio alle aziende turistico-ricettive".
 
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
 
   Le  provvidenze  contributive  di  cui  all'art.  64  della  legge
regionale 31 maggio 1984, n. 26, trovano applicazione, a  documentata
istanza degli operatori interessati ed in presenza di formale impegno
a tenere aperto l'esercizio per un  periodo  superiore  a  90  giorni
all'anno,   nei  soli  confronti  delle  aziende  turistico-ricettive
operanti nell'isola con carattere di stagionalita' o la cui  gestione
annuale   risulti  negativamente  condizionata  dalla  disomogeneita'
stagionale della domanda turistica.
   Alle  aziende  con  operativita'  non  esclusivamente  stagionale,
l'ammissibilita' alle predette provvidenze viene riconosciuta  quando
dimostrino  di  aver registrato, per i nove dodicesimi dell'esercizio
annuale  antecedente  a  quello  di  presentazione   della   domanda,
un'occupazione  dei  disponibili posti letto mediamente non superiore
al 30 per cento della complessiva potenzialita' ricettiva  ufficiale.
   Limitatamente   al   primo   anno   di   attivita',   le   aziende
turistico-ricettive di nuova costituzione possono essere  ammesse  al
beneficio  di  legge  indipendentemente  dalle loro caratterizzazioni
gestionali.