Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; Visto l'art. 2, 3 comma, lett. a) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante: "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della giunta, della presidenza e degli assessorati regionali"; Visto l'art. 64 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, concernente il credito di esercizio alle aziende turistico-ricettive; Vista la sentenza della corte costituzionale n. 371 del 19 dicembre 1985; Considerato che il consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 12 marzo 1987, ha approvato il regolamento di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 27 dello statuto speciale per la Sardegna; Emana: il seguente regolamento recante: "Modalita' applicative dell'art. 64 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, concernente il credito di esercizio alle aziende turistico-ricettive". Art. 1. Campo di applicazione Le provvidenze contributive di cui all'art. 64 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, trovano applicazione, a documentata istanza degli operatori interessati ed in presenza di formale impegno a tenere aperto l'esercizio per un periodo superiore a 90 giorni all'anno, nei soli confronti delle aziende turistico-ricettive operanti nell'isola con carattere di stagionalita' o la cui gestione annuale risulti negativamente condizionata dalla disomogeneita' stagionale della domanda turistica. Alle aziende con operativita' non esclusivamente stagionale, l'ammissibilita' alle predette provvidenze viene riconosciuta quando dimostrino di aver registrato, per i nove dodicesimi dell'esercizio annuale antecedente a quello di presentazione della domanda, un'occupazione dei disponibili posti letto mediamente non superiore al 30 per cento della complessiva potenzialita' ricettiva ufficiale. Limitatamente al primo anno di attivita', le aziende turistico-ricettive di nuova costituzione possono essere ammesse al beneficio di legge indipendentemente dalle loro caratterizzazioni gestionali.